Giuridicamente la responsabilità civile comprende le norme che determinano i costi che un individuo deve sostenere qualora abbia causato la lesione di un interesse altrui.
Nel Codice Civile viene considerato anche il caso di danno cagionato da animali.
Vediamo dunque cosa comporta per il proprietario la responsabilità civile del cane…
Responsabilità civile cane: l’articolo 2052
È nello specifico l’articolo 2052 che stabilisce che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Unica eccezione è il caso in cui la persona riesca a provare che si tratti di un caso fortuito.
Vale a dire un avvenimento imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità che esclude la colpevolezza del soggetto agente (come potrebbe essere un terremoto che determina la fuga del cane).
In più, la medesima responsabilità sussiste anche in capo a colui che si occupa dell’animale anche solo “momentaneamente”.
Non a caso, con sentenza del febbraio 2014, la Cassazione ha ritenuto responsabile per la caduta di un uomo dalla bicicletta causata da un cane, il relativo detentore.
Anche se quest’ultimo si era difeso sostenendo che l’animale non era di sua proprietà e, comunque, tenuto di rado.
La Cassazione ha invece confermato la sussistenza della responsabilità del detentore (seppur temporaneo) in quanto alternativa a quella del proprietario.
Questo significa che saremo responsabili di quanto provocato da Fido, o in alternativa lo sarà la persona (anche professionista) a cui lo avremo affidato temporaneamente, se (a solo titolo esemplificativo):
- una signora cade all’interno dell’area cani perché il nostro cane, correndo, le va addosso
- in una zuffa tra cani il nostro cagiona danni rilevanti all’altro
- il nostro cane di grossa taglia con la coda fa cadere un vaso di valore economico elevato.
Chiaramente, affinché la responsabilità civile sussista è necessario che:
- il danno cagionato tanto alle persone quanto alle cose (compresi altri animali) sia fonte di risarcimento
- la sussistenza del danno venga dimostrata dal danneggiato
- l’eventuale esclusione della responsabilità venga dimostrata dal proprietario/possessore (onere della prova).
Responsabilità civile: come può tutelarsi il detentore di un cane
Il modo migliore per tutelarsi è la stipula di un’assicurazione a copertura dei danni cagionati dal proprio animale.
La stessa assicurazione è consigliabile anche in caso di “utilizzo” dell’animale.
Ancor di più se svolgiamo il lavoro di dog sitter.
I danni provocati a cose, animali e/o persone dai cani che “vigiliamo” ci rende responsabili civilmente.
Il danneggiato ha il diritto di chiamare in causa sia il proprietario dell’animale, sia noi in qualità di detentori, seppur temporanei.
Il proprietario dell’animale, in caso di condanna al risarcimento, ha poi a sua volta il diritto di regresso nei nostri confronti, poiché la custodia e cura del cane erano state affidate a noi come dog sitter.
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