Che l’investimento di un animale sia ritenuto dai più un’evenienza di poco conto lo dimostrano non solo i numerosissimi incidenti in cui i 4zampe restano coinvolti senza che sia prestato loro soccorso, ma anche, ahinoi, il quadro normativo per il quale il reato di omicidio stradale o di lesioni colpose, così come quello di fuga e di omissione di soccorso, si configurano solo se la vittima è una persona e non un quadrupede.
Ma vediamo, nell’ipotesi di un cane investito, cosa fare e come comportarsi.
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Cane investito: è reato?
Nella maggior parte dei casi, purtroppo, no.
Infatti, affinché si configuri il reato sono necessarie 2 condizioni:
- che l’uccisione avvenga con «crudeltà» o «senza necessità»: in buona sostanza deve esserci “dolo”; per cui, chi investe un cane perché non lo ha visto o non è riuscito a schivarlo, pur se circolava violando le più elementari regole del codice della strada (ad esempio ad andatura elevata), non è punibile penalmente (al massimo subirà la multa per eccesso di velocità)
- che l’animale ucciso o danneggiato appartenga a qualcuno: se il cane è randagio il reato non sussiste (e comunque resta intesa sempre la sussistenza del dolo e non della semplice colpa).
Cane investito: se ha un proprietario bisogna risarcire i danni?
Se non lo si è investito volontariamente, ma ad esempio per distrazione, non si subiranno ripercussioni legali, ma si dovranno risarcire i danni al proprietario.
Danni che attualmente sono sia patrimoniali (l’ammanco economico conseguente alla perdita del cane) che non patrimoniali (determinati dal dolore e dalla sofferenza conseguenti alla scomparsa di un essere ritenuto “senziente” e di compagnia), al contrario di quanto accadeva in precedenza.
Questo perché si è finalmente valorizzata la relazione uomo-animale, anche se quest’ultimo continua ad essere inteso dal nostro sistema giudiziario come un oggetto e non come un essere vivente (come tale da tutelare).
Cane investito: sussiste la responsabilità del padrone?
Ma cosa accadrebbe se un cane, sfuggito alla custodia del proprietario, stesse per essere investito da un automobilista, che per scansarlo, causasse un incidente?
In questo caso il risarcimento non verrebbe dall’assicurazione, ma dal proprietario, che è responsabile dell’animale e dei danni da questo causati, e finanche tenuto a prestare soccorso (in caso contrario, commetterebbe il reato di fuga per il quale potrebbe essere incriminato).
Il titolare dell’animale può esimersi dal pagamento dei suddetti danni solo nel caso in cui riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (e la fuga non è contemplata tra le valide ragioni per escludere la responsabilità e invocare il “caso fortuito”).
Se il cane investito è un randagio
Diverso il caso qualora a provocare l’incidente per improvviso attraversamento stradale sia un randagio: infatti la Cassazione in quest’evenienza esclude la responsabilità della pubblica amministrazione per non aver accalappiato il cane, a meno che non si riesca a dimostrare – cosa davvero difficilissima da fare – che il Comune era stato avvisato della presenza di quello specifico randagio nel luogo in cui si è verificato il sinistro.